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Premessa

La “FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS” è stata costituita con atto notarile il 25 settembre 2007, repertorio 45251/24442, registrato all’ufficio del registro di Roma 3 in data 3 ottobre 2007 al n. 31339/1T. Statuto rettificato con atto notarile il 18 dicembre 2007, repertorio 45251/24442, registrato all’ufficio del registro di Roma 3 in data 19 dicembre 2007 al n. 44431-1T. Sede legale presso il comune di Monterotondo (RM), Piazza Angelo Frammartino N.4, iscritta al Registro ONLUS in data 18/12/2007 N°2008-4035.

Art.1 – Denominazione-sede-durata

È costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS”. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per una durata illimitata.

La denominazione della Fondazione diventerà automaticamente FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ETSsuccessivamente all’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e quindi all’iscrizione della Fondazione al Registro medesimo.

É regolata dal presente Statuto, dai principi e dallo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dal D.lgs. 117/2017.

Ha sede legale nel Comune di Monterotondo(RM), Piazza Angelo Frammartino n. 4. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Monterotondo (RM) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Roma e in ambito nazionale e internazionale.

La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero; la Fondazione ha uno stretto legame con Gerusalemme, nelle strutture di volontariato organizzate, dove Angelo Frammartino svolse l’attività di volontariato.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi, fondi e riserve comunque denominate in maniera diretta o indiretta.

Art.2- Motivazione

Angelo Frammartino ha lasciato un ricordo ed un messaggio di pace tra tutti gli amici e le persone che lo hanno conosciuto. La condivisione delle sue idee, la commozione, la solidarietà, le testimonianze e l’affetto di tutti, raramente gridato ma spesso silenzioso e discreto, come quello testimoniato da tutte le autorità civili e religiose, hanno immediatamente maturato la consapevolezza che il lavoro di Angelo, come quello di tantissimi altri giovani, silenzioso e lontano dalla pubblicità, debba essere portato avanti. Il suo impegno sociale, la sua scelta per la pace, la solidarietà e i diritti, sono le eredità che la Fondazione assume come proprie, per diffonderle e per promuoverle a valori assoluti per tutti e di tutti.

Art. 3- Scopi

  1. La Fondazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di
  2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
  3. Essa opera nei seguenti settori indicati dall’art. 5 del lgs. 117/2017:

“h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n.244; “.

Art. 4 – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale nell’ambito dei settori indicati dall’art. 5 del lgs. 117/2017:

“h)promozione dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti umani attraverso la divulgazione di ricerche applicate al campo delle scienze sociali, politiche, economiche ed ambientali e realizzate da giovani laureati, supportati da borse di studio e dalla pubblicazione di ricerche ed abstracts;

i) promozione del servizio civile universale e di una cultura e di pratiche di inclusione sociale, di solidarietà e di volontariato sociale all’interno delle nostre comunità e della Casa della Pace intitolata ad Angelo Frammartino con il protagonismo dei giovani; elaborazione di progetti e realizzazione di iniziative culturali (cinema, teatro, canto, musica, danza e altre manifestazioni artistiche e sportive) e di formazione sui temi della pace e del disarmo, dei diritti umani universali, della Costituzione e della democrazia, della nonviolenza; gestione della Casa della Pace Angelo Frammartino di Monterotondo promuovendo la partecipazione della comunità, di Enti del Terzo Settore, degli Istituti Scolastici, degli Enti Locali;

l) promozione dell’inclusione sociale di fasce giovanili a rischio; realizzazione di laboratori tematici in ambito scolastico ed extra-scolastico; realizzazione di campi estivi con visite ed esperienze di legalità, di accoglienza e promozione dei diritti dei migranti, di recupero dei beni confiscati alle mafie, di contrasto al caporalato; realizzazione di visite guidate ai luoghi della memoria;

n) sostegno al diritto allo studio ed alla propria identità e storia in ambito scolastico e sociale per popolazioni e comunità in condizioni di disagio a causa di guerre, repressione o povertà; promozione del dialogo per la pace e la riconciliazione tra popolazioni e comunità in conflitto e vittime di guerre; sostegno alle associazioni giovanili e alle scuole palestinesi del Distretto di Gerusalemme; collaborazione con organizzazioni e sostegno di progetti di dialogo e di riconciliazione in aree di conflitto e di guerre, in particolare nella regione del Medio Oriente e di Palestina ed Israele; realizzazione di attività di educazione alla mondialità, alla pace, alla convivenza ed alla multiculturalità;

r) promozione di una società accogliente, solidale, aperta e rispettosa delle diversità rappresentate dai nuovi cittadini provenienti da altre nazioni; realizzazione di incontri pubblici per informare la comunità sulle cause e sulle dinamiche migratorie, sulla legislazione nazionale e sul diritto internazionale; realizzazione di laboratori didattici all’interno del programma annuale concordato con gli Istituti Scolastici; partecipazione a progetti di accoglienze e di integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti; realizzazione di attività di formazione e di inserimento sociale, come è l’esperienza della Scuola di italiano per stranieri “Penny Wirton”;

v – w) attività di consolidamento della cultura di pace e di rispetto dei diritti umani all’interno della comunità, con particolare attenzione alla formazione dei giovani; mantenere tra i giovani la memoria collettiva degli eventi che hanno permesso la costruzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, dalla Resistenza alla Costituzione, dalla Carta Universale dei diritti umani, alla carta Europea dei diritti umani. Realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai giovani; realizzazione di Laboratori e progetti per la trasmissione alle nuove generazioni della memoria collettiva; partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali di promozione della pace, nonviolenza, disarmo, diritti umani;”.

  1. La Fondazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  2. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.5 – Soci Fondatori, Aderenti e Sostenitori Benemeriti

  1. Sono considerati soci Fondatori la famiglia di Angelo, i Comuni di Caulonia (RC), Monterotondo (RM), Roma, Sora (FR), Vinci (FI), Ceccano (FR), Orbassano (TO) e Pisa (PI), la Provincia di Frosinone, la Città Metropolitana di Roma, la Città Metropolitana di Reggio Calabria,la Regione Calabria, la Regione Lazio, ARCI Nazionale, ANPI Monterotondo (RM), la Cooperativa Sociale FOLIAS e l’Istituto Superiore Gerolamo Cardano di Milano e il Rotary club Monterotondo-
  2. Sono considerati Aderenti gli enti e persone che, previo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, successivamente alla costituzione avendo formalmente condiviso le finalità della Fondazione, assumono l’impegno a contribuire al perseguimento degli scopi statutari mediante conferimento di denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni nel   rispetto   dei   termini   e   delle   modalità   annualmente   fissate.

a) gli aspiranti soci Aderenti devono presentare domanda di ammissione e in caso affermativo sono iscritti in appositi elenchi, che riportano data d’ammissione, date e tipologie dei conferimenti, data di cessazione;

b) rinuncia e revoca hanno effetto rispettivamente dalla data di ricevimento e di spedizione della lettera raccomandata o della PEC;

c)rinuncia o revoca non liberano dalle obbligazioni assunte;

d) i soci Aderenti, ogni anno, sono tenuti a rinnovare l’adesione alla Fondazione mediante il versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

e) in caso di mancato rinnovo annuale, i soci aderenti perdono, o non possono assumere, eventuali cariche esecutive; detta condizione di esclusione sarà sempre revocabile qualora il socio provveda a versare le quote pregresse non corrisposte.

  1. Sono considerati Benemeriti gli enti e persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un contributo straordinario, accettati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci Benemeriti sono iscritti in appositi elenchi, che riportano data d’ammissione, date e tipologie dei conferimenti, data di cessazione.

Art. 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo dei soci Aderenti e Benemeriti

  1. La qualità di associato si perde per:
    a) recesso Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo. Il recesso ha effetto immediato;b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale.
  2. L’associato può invece essere escluso dalla Fondazione per:
    a) comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione;b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;c) aver arrecato alla Fondazione danni materiali o morali.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Comitato Esecutivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso associato escluso può proporre appello al Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Consiglio di Amministrazione dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 7- Patrimonio

 Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per il perseguimento degli scopi sociali, è fornito dai soci fondatori, dai promotori, dai partecipanti e aderenti ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai soci Fondatori al momento della costituzione;

b) dai conferimenti in denaro o altre risorse impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci;

c) dai beni mobili ed immobili provenienti a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, espressamente destinati, dai conferenti o dal Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio;

d) dalle somme prelevate dai redditi o proventi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

e) dai diritti   d’uso   sui   beni   mobili   ed   immobili   concessi   in   uso;

f) da contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

g) da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

h) in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e in osservanza dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma1, D.lgs. 17/2017, o sentito il parere dei Fondatori Promotori e dell’organismo di controllo di cui all’art.3, comma190 della legge 23 dicembre1996, n.662.

Art. 8- Fondo di gestione

Il Fondo di gestione ha lo scopo di garantire l’ordinaria attività; è costituito da:

a) rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;

d) contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;

e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e

Art. 9 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell’anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 13 del D.lgs. 117/2017

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Il bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione dell’organo di controllo, sono pubblicizzati secondo le regole del D.lgs. 117/2007.

Qualora ne ricorrano le condizioni la Fondazione procede entro i termini e nelle modalità di legge alla redazione del bilancio sociale.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività e comunque esclusivamente per gli scopi istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Organi sociali

Art.10 – Organi della Fondazione

Premesse:

  1. ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;
  2. l’elezione degli organi della fondazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Organi della Fondazione:

  • L’Assemblea
  • Il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Comitato Esecutivo;
  • L’Organo di controllo e l’Organo di revisione legali dei conti;
  • Il Presidente onorario;
  • Il Comitato d’onore;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • Il Comitato scientifico;
  • Il Direttore

Originale-Art. 11 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dai Fondatori, dai Sostenitori Benemeriti e dagli Aderenti in regola con i versamenti, dal Presidente e dai rappresentanti della famiglia di Angelo in seno al Consiglio di Amministrazione e dai Gli enti che designano di diritto un Consigliere sono da esso rappresentati in seno all’Assemblea, con un solo voto. Essa si riunisce ordinariamente una volta all’anno, nel primo quadrimestre, ed inoltre può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente quando lo giudichi opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. L’Assemblea ha le seguenti competenze:
    • nominare tra i soci aderenti e benemeriti i Consiglieri d’amministrazione per un numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
    • revocare il Presidente e i Consiglieri a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Fondazione.
    • esprimere pareri non vincolanti sulle direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
    • fornire al Consiglio di Amministrazione un parere non vincolante sul bilancio di previsione e bilancio consuntivo o su modifiche dello Statuto;
    • esprimere pronunciamenti sui temi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo;
    • deliberare su quant’altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di

L’assemblea deve essere consultata e può fornire indicazioni in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Il luogo di convocazione dell’Assemblea può essere stabilito ovunque nel territorio della Regione Lazio. È ammessa se necessario la riunione in videoconferenza.

La convocazione è data mediante avviso con raccomandata o telefax o a mezzo posta elettronica certificata al recapito espressamente indicato dal singolo Fondatore, Sostenitore Benemerito od Aderente all’atto dell’adesione alla Fondazione e che l’interessato dovrà aver cura di mantenere aggiornato; deve contenere l’indicazione del luogo ed ora della riunione e dell’ordine del giorno ed essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica o per delega della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con la partecipazione di 5 membri in seconda convocazione.

A ciascuno dei componenti dell’Assemblea spetta un solo voto. Ogni socio può ricevere solo una delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia di Angelo e del Presidente

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro consigliere indicato in sede di riunione assembleare.
  2. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede della Fondazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia di Angelo e la maggioranza dei voti espressi, compresi i predetti.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; su parere conforme del Comitato Esecutivo agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori anche sostanziali determinandone le attribuzioni.

Il Presidente su parere conforme del Comitato Esecutivo ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Egli convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ed esercita l’ordinaria amministrazione nell’esecuzione delle iniziative dirette alla realizzazione degli scopi statutari, dei programmi di attività e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo della Fondazione; espone al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento dei fini.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dell’organo  stesso  appositamente  convocato,  rispettivamente  entro  venti  o  cinque  giorni dall’adozione di tali provvedimenti.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato convoca il Consiglio di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

  1. La carica di Presidente si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;b) revoca da parte dell’ Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Fondazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Fondazione;c) sopraggiunte cause di chiaro ed evidente conflitto di
  2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento .

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Quando sono nominati più vicepresidenti, ciascuno esercita le relative funzioni disgiuntamente.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

Si applica l’articolo 2382 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

  • Consiglieri a vita Alberto Prestininzi, Antonino Lupi, non
  • Consiglieri di diritto e nominati a vita due rappresentanti della famiglia di Angelo, indicati nell’atto costitutivo e successivamente in caso di morte, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa, indicati dai due familiari di grado più prossimo ad Angelo. Attualmente sono Michelangelo Frammartino e Pierangelo Frammartino.

-I rimanenti Consiglieri sono designati per la durata di tre anni, rinnovabili:

N. 1 dal Presidente dell’ANPI Monterotondo (RM);

N. 1 dal Presidente dell’ARCI Nazionale;

N. 1 dal Presidente della Regione Calabria;

N. 1 dal Presidente della Regione Lazio;

N. 1 dal Presidente della Provincia di Frosinone;

N. 1 dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale;

N. 1 dal Sindaco del Comune di Caulonia (RC);

N. 1 dal Sindaco del Comune di Monterotondo (RM);

N. 1 dal Sindaco del Comune di Roma;

N. 1 dal Sindaco del Comune di Sora (FR);

N. 1 dal Sindaco del Comune di Vinci (FI);

N. 1 dal Sindaco del Comune di Ceccano (FR)

N. 1 dalla cooperativa FOLIAS

dal Rotary Club Monterotondo e Mentana

N. 1 dal Comune di Orbassano

N. 1 dal Comune di Pisa

N. 1 dall’Istituto Superiore Cardano di Milano

N. 1 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare tra i soggetti od enti considerati Fondatori a norma del secondo comma dell’art. 5 dello statuto, altri soggetti aventi diritto a nominare ciascuno un componente del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente e con il gradimento dei rappresentanti della famiglia di Angelo possono essere cooptati ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, purché in numero inferiore ai membri in carica.

Tutti i consiglieri, esclusi i rappresentanti della famiglia e i due componenti vitalizi non sostituibili, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti nominati da enti di natura elettiva decadono contemporaneamente all’ente che li ha nominati, mantenendo la carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

I consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del triennio di durata del Consiglio di Amministrazione allo scopo di rinnovare contemporaneamente i diversi organi: consiglio d’amministrazione, presidente, vice presidente, segretario, tesoriere, comitato esecutivo e comitato scientifico.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell’atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nella prima riunione , tra i propri componenti il

Presidente ed il Vicepresidente (o due Vicepresidenti), il Segretario ed il Tesoriere. Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:

  1. dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
  2. condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  3. già dimissionari mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;

Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al periodo precedente, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di scadenza, rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni richiedere la nuova nomina all’ente o persona avente diritto alla designazione. Nel frattempo, ove applicabile si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Se gli enti aventi diritto non provvedono alle nomine di spettanza entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo potrà provvedere mediante cooptazione.

In caso di ritardo o mancata nomina dei componenti nominati da enti di natura elettiva il Consiglio di Amministrazione può svolgere tutti i compiti e funzioni ai sensi dell’art.15 dello statuto.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione: compiti e funzionamento

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
    In particolare:a) elabora i programmi della Fondazione e li approva, presiede alla puntuale attuazione delle norme statutarie e dei programmi, approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;b) redige ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e lo trasmette agli organi di controllo e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

    c) elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, l’Organo di Controllo e se ne ricorrono gli obblighi di legge l’Organo di Revisione, il Comitato d’Onore e ogni altro organo della Fondazione. In prima e seconda convocazione le deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia di Angelo;

    d) cura la corretta gestione finanziaria della Fondazione e ogni impegno di spesa. La funzione può essere delegata al Tesoriere per singole spese di importo non superiore a euro 2.000 (duemila);

    e) delibera sugli incarichi professionali o sull’eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi.

    f) delibera la partecipazione ad altri Enti aventi scopi analoghi;discute ed approva le eventuali collaborazioni o convenzioni con organismi scientifici culturali, degli Studi, associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;

    g) stabilisce le condizioni per l’iscrizione degli Aderenti e Sostenitori Benemeriti all’albo della Fondazione; tiene aggiornati gli albi, delibera sull’esclusione dagli albi nei casi di inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari e nei casi di grave indegnità; delibera circa l’ammontare delle quote sociali.

    h) con il voto favorevole del Presidente, può delegare a uno o più consiglieri specifici compiti e responsabilità e/o conferire al Presidente e al Comitato esecutivo poteri specifici in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;

    i) informa regolarmente i Soci Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori Benemeriti sulle attività della Fondazione;

    l) decide, con apposita delibera, la costituzione e l’apertura di sedi secondarie, delegando al Comitato Esecutivo la regolamentazione ed il coordinamento;

    m) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Comitato Esecutivo o da altro organo sociale;

    n) approva l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Comitato Esecutivo per il funzionamento della Fondazione;

    o) decide sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

    p) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Fondazione;

    q) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo ad enti pubblici o privati di scopo conforme, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e l’Assemblea, nel rispetto del lgs.117/2017

  2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all’anno, nel primo e terzo quadrimestre ed inoltre può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente quando lo giudichi opportuno o su richiesta di almeno sei membri.
    L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica certificata (Pec) o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione. È ammessa se necessaria la riunione in videoconferenza.In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato, con modalità adeguate alla tempestività, fino a due giorni prima della data prevista per la riunione. In tale caso il verbale della riunione deve essere inviato ai consiglieri assenti entro il secondo giorno successivo, con le modalità della convocazione ordinaria.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono legalmente costituite con almeno la partecipazione di 5 membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

    Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, personalmente; in caso di parità prevale il voto dei rappresentanti della famiglia ed infine del Presidente. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa proposta e l’invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

  3. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione e per il suo scioglimento si deve convocare una riunione straordinaria: in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia e del presidente; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia e del Presidente. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa proposta e l’invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Art. 16 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto di diritto dal Presidente, dal o dai Vicepresidente/i, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Direttore Scientifico della Fondazione e dai due rappresentanti della famiglia.

Su proposta del Presidente e dei rappresentanti della famiglia di Angelo, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo può integrare la propria composizione mediante la cooptazione di altri membri purché in numero inferiore ai membri di diritto, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

La convocazione può essere fatta mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata oppure per fax o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni. È ammessa se necessaria la riunione in videoconferenza.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando intervengano tutti i componenti di diritto e cooptati in carica.

Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza e con il voto favorevole di metà più uno dei componenti di diritto e cooptati e, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni componenti del Consiglio di Amministrazione od esperti esterni, senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può assistere il Presidente nell’adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ordinariamente le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, ma non sono delegabili le funzioni relative al bilancio, alle modifiche dello statuto e allo scioglimento .

Delle riunioni del Comitato Esecutivo sono redatti verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione, conservati in ordine cronologico.

Art.17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo

Per i componenti del Comitato Esecutivo valgono le stesse regole di ineleggibilità e decadenza del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 14 del presente statuto

Art.18 – L’organo di controllo e la revisione legale dei conti

La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, avente le caratteristiche e le funzioni previste dall’art. 30 del D.lgs. 17/2017. Qualora ne ricorrano le condizioni, la Fondazione deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. 17/2017

Art. 19 – Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai Presidenti uscenti od a personalità di preclaro merito secondo gli scopi della Fondazione la carica di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con diritto di voto, può esprimere pareri, dare indicazioni, sollecitare iniziative agli organi della Fondazione per il perseguimento dei fini statutari.

Il Presidente Onorario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile

Art. 20 – Comitato d’onore

Il Comitato d’Onore della Fondazione è composto da personalità che hanno dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità nei confronti degli scopi della Fondazione o maturato benemerenze per atti compiuti a favore della collettività.

L’ammissione e l’esclusione dal Comitato d’Onore, dopo la prima indicazione contenuta nell’atto costitutivo, sono decise dal Comitato Esecutivo.

Art. 21 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario della Fondazione cura:

a) l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, su indicazione del Presidente;

b) la predisposizione degli schemi delle delibere;

c) la redazione e custodia dei libri dei verbali

d) l’aggiornamento dell’Albo degli Aderenti e Sostenitori

Il Tesoriere:

a) sovrintende alla contabilità e predisposizione dei bilanci;

b) cura la gestione, in conformità delle previsioni dello Statuto, del patrimonio e dei fondi di gestione e di dotazione;

c) emette i mandati di pagamento e sottoscrive le quietanze ed ogni altro documento contabile, su delega del Presidente e del Comitato Esecutivo.

Art. 22 – Comitato Scientifico e Direttore Scientifico

I componenti il Comitato Scientifico sono designati inizialmente nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra qualificate personalità del mondo scientifico, degli Studi, culturale, sociale e del lavoro.

Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato svolge funzione consultiva e di collaborazione alle iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente.

Nomina nel suo seno un Direttore Scientifico ed i suoi membri possono essere nominati per una durata non superiore a 3(tre) anni e sono rinnovabili.

Art.23 – Libri sociali e registri-

La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro dei Soci Fondatori o aderenti;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
  6. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Tutti i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Presidente e al Tesoriere

Art.24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze e le modalità previste dall’art. 15 del presente Statuto
  2. Il Consiglio di Amministrazione nella stessa riunione che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Disposizioni finali
Art.25- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

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